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Trento, 5 febbraio 2008
DISEGNO DI LEGGE
«MODIFICHE ALLA L.P. 9 DICEMBRE 1991, N. 24
(NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA
E PER L’ESERCIZIO DELLA CACCIA)
IN MATERIA DI VIGILANZA VENATORIA»

RELAZIONE

La vigente normativa sulla gestione della fauna selvatica e sull’attività venatoria risente del fatto che nel corso dei suoi oltre 16 anni di vita è stata continuamente “ritoccata” perdendo via via il senso originario della proposta a scapito di un trasferimento di ruoli e competenze a vantaggio dell’ente gestore o comunque della componente venatoria ed a discapito di alcuni principi fondamentali quali la titolarità del diritto di proprietà della fauna selvatica, il diritto a goderne della presenza (ormai in molte valli, durante i sempre più estesi periodi di attività venatoria concessi da un calendario esageratamente generoso è pressoché impossibile vedere animali selvatici, non solo appartenenti alle specie cacciabili), la necessità di mantenere distinto il ruolo del “controllore” da quello del “controllato” affidando in toto il compito di sorveglianza all’ente pubblico, l’opportunità di garantire nel comitato faunistico un equilibrio tra la rappresentanza del mondo venatorio e quella del mondo protezionista.

Premesso dunque che sarebbe opportuna una revisione completa della normativa, ma preso atto che non esistono i tempi materiali per portare questa all’attenzione del Consiglio provinciale, ne’ appare esistere al momento una sensibilità diffusa tra le forze politiche ivi rappresentate per affrontare una tematica così complessa con serenità, si ritiene opportuno quantomeno sottoporre all’attenzione dell’Aula alcune proposte di modifica parziale su alcuni (pochi) punti che potrebbero contribuire a restituire ai cittadini del Trentino una maggiore fiducia circa le modalità di gestione della fauna selvatica, la quale è in ogni caso patrimonio dell’intera collettività.

Molti sarebbero gli argomenti sui quali discutere, dal finanziamento al soggetto gestore (da molte parti, anche all’interno del mondo venatorio, giudicato eccessivo) al calendario venatorio che estendendo troppo a lungo i tempi della caccia comporta una pressione esagerata sulle specie cacciabili ma in genere su tutto l’ecosistema montano; dalla necessità di escludere alcune specie (ad esempio la pernice bianca, oggetto di una ingiustificata persecuzione visto l’esiguo numero degli esemplari rimasti) o di proteggerne pro tempore altre viste la drammatica evoluzione dell’ultimo quinquennio (esempio il capriolo) alla necessità di introdurre regole più trasparenti e democratiche nella gestione delle riserve, anche a garanzia e tutela dei diritti degli associati delle diverse organizzazioni venatorie operanti in provincia. Per non parlare della necessità di incrementare e rendere maggiormente sanzionatoria nei confronti dei contravventori (anche con il potenziamento ed un maggiore coordinamento degli organi di controllo e vigilanza) la piaga del bracconaggio che danneggia sia gli interessi collettivi, sia quelli dell’ente gestore e dei singoli cacciatori. Oppure della necessità di operare ripristini ambientali e forestali in grado di restituire al territorio originarie potenzialità anche nell’ambito faunistico – e dunque di conseguenza anche venatorio – perdute negli ultimi decenni per diverse cause (abbandoni, cambiamento di pratiche, sostituzione di attività tradizionali con attività moderne e più inquinanti, eccetera). Non va poi dimenticato che i cambiamenti climatici intensificatisi nell’arco degli ultimi decenni stanno mutando le condizioni ambientali e di conseguenza gli habitat ed è necessario attivare un intenso monitoraggio per capire quali sono le conseguenze sulle specie animali e vegetali, in particolare relativamente alle numerose specie a rischio di estinzione. Infine, rispetto alla data di approvazione della vigente legge sono intercorse importanti novità anche sul versante della presenza in Trentino dei grandi predatori. Il successo biologico del progetto LIFE-Ursus, l’arrivo del lupo e della lince sono indicatori di una evoluzione del panorama faunistico che deve essere oggettivamente tenuta in conto anche al fine di gestire al meglio i rapporti tra le diverse specie nell’ambito dell’ecosistema.

E’ dunque auspicabile che con il concorso di tutte le forze politiche e con il pieno coinvolgimento di tutti i portatori di interessi – particolari e collettivi – si possa aprire al più presto un ampio dibattito su un tema che è rimasto spesso chiuso all’interno di piccoli circuiti, ma che necessita invece di ampia partecipazione.

I punti “minimali” sui quali si propone di intervenire con urgenza e rispetto ai quali è responsabilità diretta della pubblica amministrazione introdurre correttivi sono dunque i seguenti:

A) si ritiene che nell’ambito del Comitato faunistico i rappresentanti della Provincia non debbano esercitare l’attività venatoria in Trentino durante il periodo del loro incarico (una limitazione “pro tempore”, dunque e in ogni caso limitata al territorio trentino), ciò al fine di svolgere la funzione di garanti della “proprietà pubblica” senza incorrere nel sia pur minimo sospetto di svolgere contestualmente la funzione di soggetto controllore e controllato e di presentare un sia pur piccolo conflitto di interessi. Evidentemente non viene messa in dubbio la buona fede e la qualità del lavoro sin qui svolto dai singoli rappresentanti della Provincia, ma dovendo necessariamente la legge avere caratteri di trasparenza, generalità ed astrattezza è quantomai opportuno il rispetto del principio per il quale la funzione di garanzia non può mai essere sottoposta al sospetto od al giudizio di dubbia legittimità. Non è dunque ammissibile il sospetto che il funzionario pubblico possa, nell’ambito delle sue alte funzioni di controllo e garanzia, godere di qualche beneficio diretto od indiretto per l’esercizio di una pratica sportiva. E’ chiaro che così formulata, la norma non impedisce al funzionario dell’ente pubblico di praticare l’attività venatoria tout court, limitazione che assumerebbe caratteri di illegittimità ed incostituzionalità; ne sospende solo temporalmente e geograficamente la libertà secondo il principio per il quale l’interesse collettivo prevale su quello del singolo cittadino. Tra l’altro questo “limite” non viene proposto per i rappresentanti di altre categorie/associazioni, pur dovendo constatare che normalmente nel Comitato faunistico – soggetto di garanzia e tutela – vengono quasi esclusivamente nominati cacciatori, così da generare un pesante squilibrio nella composizione dello stesso Comitato ed a portare molto spesso all’assunzione di decisioni “di parte” a favore di questa categoria, con il solo voto contrario della ristretta minoranza di protezionisti il cui ruolo di rappresentanza di interessi collettivi (in Trentino i “non cacciatori”, con gli interessi di salvaguardia di cui sono portatori, sono enormemente superiori in termini numerici ai “cacciatori”) sarebbe molto più ampio e necessiterebbe di maggiore considerazione. In questa sede non possiamo che auspicare una profonda riflessione da parte di tutti i soggetti chiamati a nominare i propri rappresentanti all’interno del Comitato faunistico, affinché valutino l’opportunità di individuare persone che uniscano alla competenza ed alla passione per la fauna selvatica anche la capacità di distaccarsi – per il tempo limitato del loro incarico e per il solo territorio trentino – dallo svolgere qui ed ora un’attività sulla quale sono chiamati a lavorare nell’interesse generale e non solo nell’interesse dell’associazione di cui sono parte. In sostanza, quindi, la Provincia dovrebbe vietare ai propri dipendenti di esercitare l’attività venatoria in Trentino nel periodo della loro partecipazione ai lavori del Comitato faunistico e suggerire agli altri soggetti di astenersi da questa pratica, per rispetto dei dipendenti provinciali ma soprattutto della comunità trentina nel suo complesso, la quale dal Comitato faunistico si attende giudizi qualificati e competenti e mai “di parte”.

B) sia giunto finalmente il tempo in cui, pur riconoscendo compiti e ruoli importanti alla categoria dei cacciatori ed alle loro associazioni, la funzione di controllo sia ricondotta totalmente sotto l’ala dell’Ente pubblico provinciale. Con una serie di modifiche puntuali si intende quindi escludere la possibilità che la funzione di agente di controllo possa essere esercitata dal personale dell’ente gestore o delle associazioni venatorie. Non si vuole però penalizzare queste figure, ne’ l’attuale datore di lavoro, prevedendo pertanto il loro passaggio alla Provincia con una forma di contratto che ne salvaguardi la professionalità acquisita e le prospettive future.

Descrizione del disegno di legge

Con l’articolo 1 si propone di escludere la possibilità, per i dipendenti della Provincia membri di diritto del Comitato faunistico, di esercitare l’attività venatoria in Trentino per il periodo del loro incarico.

Con gli articoli 2, 3, 4, 5, e 6 si propongono modifiche puntuali ad articoli della LP 24/91 al fine di escludere la possibilità per l’ente gestore (e per i suoi dipendenti) di svolgere la funzione di controllo sull’attività venatoria, che in questo modo viene ricondotta totalmente nell’ambito delle attività dell’Ente pubblico.

L’articolo 7 prevede l’assunzione in Provincia degli agenti venatori dell’ente gestore, a decorrere dal primo gennaio 2008.

L’articolo 8 prevede che alla copertura dei costi conseguenti si provveda con la legge finanziaria 2009.

L’articolo 9 riguarda infine l’entrata in vigore della legge.

Cons. prov. dott. Roberto Bombarda

 



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1
Integrazione all’Articolo 11 della L.P. 9 dicembre 1991,
n. 24

1. All’articolo 11, comma 4., è aggiunta la seguente frase: 

“I membri titolari ed il loro supplenti non possono esercitare l’attività venatoria in Trentino per il periodo del loro incarico nel Comitato”.

Art. 2
Modifiche all’articolo 15 della L.P. 9 dicembre 1991, n. 24

1. All’articolo 15, comma 2., la lettera g) è abrogata.

Art. 3
Modifiche all’articolo 16 della L.P. 9 dicembre 1991, n. 24

1. All’articolo 16, comma 2, le lettere f), g) ed m) sono abrogate.

Art. 4
Modifiche all’articolo 20 della L.P. 9 dicembre 1991, n. 24

1. All’articolo 20, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il regolamento di esecuzione della presente legge disciplina lo svolgimento del servizio di vigilanza venatoria nelle riserve.”

Art. 5
Modifiche all’articolo 21 della L.P. 9 dicembre 1991, n. 24

1. All’articolo 21, comma 1., la lettera a) è abrogata.

Art. 6
Modifiche all’articolo 41 della L.P. 9 dicembre 1991, n. 24

1. All’articolo 41, comma 2., le parole “agli agenti venatori dipendenti dall’ente gestore e agli agenti volontari proposti dallo stesso” sono abrogate.

2. All’articolo 41, comma 4., le parole “salvo che siano autorizzati dall’ente da cui dipendono” sono abrogate.

Art. 7
Assunzione in Provincia
degli agenti venatori
dell’ente gestore

1. Gli agenti venatori dipendenti dall’ente gestore alla data del primo gennaio 2008 sono assunti in carico dalla Provincia autonoma di Trento con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 8
Norma finanziaria

1. Per la copertura dei costi derivanti dalla presente legge si provvede con legge finanziaria 2009.

Art. 9
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

     

Roberto Bombarda

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BOMBARDA


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